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Scuola Nautica Parma Vela (aut n 53223/PR)

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La legge sulla nautica ha soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela e motore), ma le patenti nautiche continuano ad essere rilasciate per il comando delle imbarcazioni a vela e a motore. A tale scopo, il regolamento di attuazione al codice ha reintrodotto la categoria delle unità a motore definendole come: "quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione, compreso il fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o kilowatt è inferiore, rispettivamente a 1 o 1,36. Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:

Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: comando delle navi da diporto;
Categoria C: Direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Tale abilitazione viene rilasciata ai soggetti portatori di alcune patologie, indicate nell'allegato I del regolamento al codice. Secondo la norma, per direzione nautica si intende il compimento di tutte le operazioni decisionali proprie del comando di un'unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. Ma i possessori della patente C devono avere a bordo un'altra persona di età non inferiore ai 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo nautico e la salvaguardia della vita umana in mare, e l'unità deve essere munita di un dispositivo elettronico che consenta, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto del motore. Per il resto, l'abilitazione segue la stessa disciplina delle altre patenti. I requisiti fisici necessari per conseguire l'abilitazione di categoria C sono contenuti nell'allegato 1 - para 2 - del regolamento.

Il regolamento ha colmato una lacuna della pregressa normativa sulla mancanza del visus minimo necessario per conseguire la patente nautica che viene ora stabilito in 10/10 complessivi raggiungibili con lenti, con non meno di 3/10 senza correzione per l'occhio migliore. Inoltre, poiché in passato le patenti di categoria A e B, venivano negate ai soggetti monocoli ora, se possiedano un visus naturale di almeno 5/10 e corretto di almeno 8/10, possono essere rilasciate. Il regolamento inoltre consente l'uso degli apparecchi correttivi uditivi, non permessi in passato.

Rivediamo sinteticamente la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto (imbarcazioni e navi), denominate patenti nautiche, comprese quelle della categoria C.

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

  1. Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa.
  2. Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.
  3. per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore;
  4. per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Patenti e distanze di navigazione

Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, in virtù delle nuove normative, per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa.

Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.

La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un'unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esservi un'altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell'unità. Per completare il quadro normativo delle patenti devono essere ancora emanati i decreti relativi ai programmi di esame per conseguire le abilitazioni al comando di navi e imbarcazioni da diporto; nel frattempo restano validi i vecchi programmi.

Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l'immediato rilascio della patente una volta superate le prove d'esame.

Tipi di patente vela e motore (insieme), limitazione al solo motore

In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi:

  • entro 12 miglia dalla costa;
  • senza alcun limite;
  • per navi da diporto.

Le unità a motore e quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzavano. Con la riforma della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione.


La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.
A richiesta, la patente può essere limitata al solo comando di unità a motore entro sei miglia dalla costa o senza limiti. Poiché il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore).

Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere l'abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo soltanto la prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti.

Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.

Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario.

Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore).

Vecchie patenti da 6 a 12 mg

I possessori di patenti nautiche, che abilitano a navigare entro 6 miglia dalla costa, sia a motore che vela con m.a., possono comandare unità da diporto fino a 12 miglia senza dover espletare alcuna formalità amministrativa. Le vecchie patenti verranno sostituite in occasione della prima convalida.

Età richiesta

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

  • 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
  • 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
  • 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonché per gli acquascooter o moto d'acqua.Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.
  • per le navi non è richiesta un'età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni.

Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

Requisiti fisici

Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare. Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall'autorità marittima o dal prefetto. Tutte le spese dei vari iter procedurali sono a carico degli interessati. La certificazione deve avere una data anteriore a 6 mesi rispetto alla domanda di esame.

Contro il giudizio delle commissioni mediche e per la perdita dei requisiti fisici e psichici, si può ricorrere, entro 30, giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne - che, per gli accertamenti, si avvale degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato.

Requisiti morali

Non possono ottenere la patente coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall'art. 37 del regolamento al codice della nautica (leggi n.1423/56 modificata con legge n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, DPR n. 309/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Sospensione della patente

La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell'idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica.

Sono anche causa di sospensione:

  • la conduzione o il comando dell'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);
  • atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);
  • la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6 mesi).

Infine la patente è sospesa a causa quando ha inizio un procedimento penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti contro l'incolumità pubblica ecc. di cui all'art. 40 del regolamento al codice. La sospensione è annotata sulla patente.

Titoli professionali alternativi alla patente

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità (normativa STCW'78 e succ. emendamenti, non aver abbandonato la navigazione da oltre 10 anni e visita medica biennale in corso di validità), possono comandare e condurre unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III al regolamento al codice. Lo stesso personale, compreso i piloti del porto, possono conseguire senza esame le patenti nautiche nei limiti stabiliti dal medesimo Allegato III.

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