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Scuola Nautica Parma Vela (aut n 53223/PR)

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Rilascio di patenti - senza esami

L'art. 32 del regolamento al codice della nautica stabilisce le modalità per il rilascio di patenti nautiche, senza esame, al personale delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Vigili del Fuoco, in servizio permanente o in ferma prefissata o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando o alla condotta di mezzi navali da parte della Marina Militare o in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dalla Guardia di Finanza al proprio personale.

A tale scopo, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in servizio permanente, gli Ufficiali della Guardia di Finanza in possesso della specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai propri comandi, i sottufficiali delle FF.AA. e delle Forze di polizia in possesso dell'abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina Militare senza alcun limite dalla costa o dall'unità madre, rilasciati dalla Marina Militare e che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno un anno, possono conseguire, senza esami, la patente nautica per il comando di imbarcazioni o quella per di navi da diporto. I requisiti si possono comprovare dall'estratto matricolare o da una dichiarazione del comando di appartenenza.

Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) possono conseguire le patenti per il comando delle sole imbarcazioni da diporto a motore, per la navigazione senza alcun limite.

Sulla base dei corsi di formazione, il personale sopraccitato, in possesso di un brevetto abilitante al comando di unità navale, può ottenere la patente per imbarcazioni da diporto (entro le 12 miglia o senza limiti). I titoli e i brevetti riconosciuti validi sono i seguenti (le attestazioni di frequenza di corsi non sono valide):

  1. abilitazione al comando di unità navali di altura delle Capitanerie di Porto;
  2. abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa;
  3. abilitazione al comando di unità navali dell'Arma dei Carabinieri in navigazione d'altura;
  4. abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
  5. abilitazione al comando di unità navali costiere delle Capitanerie di Porto;
  6. abilitazione al Comando di Unità Navali dell'Arma dei Carabinieri in navigazione costiera;
  7. abilitazione al comando/condotta dei mezzi dell'E.I. in navigazione entro 20 miglia dalla costa;
  8. abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione entro 20 miglia dalla costa;
  9. Patentino di abilitazione al comando di unità navale della G.d.F. per ufficiali ed ispettori specializzati rispettivamente "Comandante di unità navali" e "Nocchieri A.C";
  10. Patentino di abilitazione al comando di unità navali della G. di F. per sovrintendenti, appuntanti e finanzieri speciali "Nocchieri a.c.m.";
  11. abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  12. abilitazione al comando/condotta di mezzi navali dell'E.I. in navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  13. abilitazione alla condotta di unità minori del Corpo delle Capitanerie di Porto entro 12 miglia dalla costa;
  14. abilitazione alla condotta di "motoscafi da corsa".

Coloro che sono in possesso di abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro le sei miglia dalla costa e di quelle rilasciate dalla Guardia di Finanza per la condotta dei mezzi nautici possono ottenere la patente, senza esame, per la navigazione entro 12 miglia. Il diritto a conseguire le patenti deve essere esercitato entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, fermo restando il possesso dei requisiti fisici e morali. La domanda va presentate ad una Capitaneria di Porto o Ufficio circondariale marittimo avente la circoscrizione nella provincia in cui presta servizio.

Procedura per ottenere la patente - sede dove presentare la domanda

Il Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione e Sistemi Informativi e Statistici, con circolare n. 0017383 del 26.2.2010, ha modificato le modalità di accesso agli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione, competenti al rilascio delle patenti nautiche. La domanda per conseguire le patenti per il comando di navi da diporto va presentate alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza Per conseguire le patenti nautiche entro le 12 miglia dalla costa, la domanda può essere presentata alle Capitanerie di Porto (Compamare), agli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare) e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione. Per conseguire le patenti senza alcun limite, invece, la competenza è soltanto delle Compamare e dei Circomare. I candidati però non sono liberi di scegliere la sede di esame a loro gradita, come accadeva prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma sono vincolati alla rispettiva residenza o domicilio. In passato, il fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati (da nord verso sud) dalla propria sede territoriale a quelle sedi più flessibili (distanti anche alcune centinaia di km.) aveva richiamato l'attenzione degli organi centrali a porre qualche rimedio a tale fenomeno. Il regolamento al codice della nautica ha provveduto a circoscrivere l'ambito territoriale entro il quale i candidati possono presentare la domanda agli Uffici competenti al rilascio delle patenti. Ma questo spazio si è rivelato troppo ristretto dalle nuove regole, per cui con la circolare sopraticata l'accesso alle sedi di esame è stato modificato come segue:

  1. per quanto concerne gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva Provincia oppure in una provincia confinante ovvero in altra provincia ricompressa nella medesima regione della provincia di residenza o di domicilio del candidato. In sintesi le domande possono essere presente in tute le province della regione di appartenenza.
  2. per quanto concerne gli Uffici marittimi periferici, possono presentare istanza per sostenere gli esami presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale delle rispettive Direzioni marittime ovvero delle Direzioni marittime con essa confinante.
  3. la circolare così prosegue: " la residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all'istanza di ammissione agli esami".

Per comprendere il contenuto della lett. b) è necessario qualche esempio, poiché la circolare sembra riservata ai soli "addetti ai lavori"; pochi infatti sono a conoscenza che le giurisdizioni territoriali delle Direzioni Marittime si estendono, ai fini marittimi, anche alle Province interne al territorio dello Stato e che solo consultando il DPR n. 1250\1956 e le relative modifiche, si possono individuare le circoscrizioni territoriali e i limiti di competenza. Cerchiamo di spiegare meglio il concetto.

Un candidato residente a Enna (provincia interna) o Messina può presentare la domanda presso tutte le Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi della Sicilia in quanto ricomprese nella giurisdizione delle Direzioni marittime del proprio domicilio (Catania) o in quella confinante (Palermo). Un candidato residente a Fiumicino (Direzione marittima ) o a Rieti (provincia interna) può presentare la domanda presso le Compamare di Civitavecchia, Roma e Gaeta nonché presso Circomare Anzio. Questa è la regola generale. Vediamo ora in quali altre sedi lo stesso candidato può presentare la domanda per effetto dell'estensione alle Direzioni marittime confinanti. A nord (la Direzione marittima di Livorno confina con quella di Fiumicino): Compamare Marina di Carrara, Viareggio, Livorno e Portoferraio oppure presso Circomare Piombino e Porto S. Stefano. A sud (la confinante di Fiumicino è Napoli): Napoli, C.di Stabia, Torre del Greco e Salerno ovvero presso i Circomare di Agropoli, Ischia, Palinuro, Pozzuoli, Procida, Terracina e Torre Annunziata. In sintesi, il candidato ha una scelta di sedi dove sostenere l'esame che si estende su una fascia ampia oltre 600 km.

La circolare stessa così prosegue: "la residenza o il domicilio dovranno essere certificate nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all'istanza di ammissione agli esami". A questo riguardo si osserva che il modello di domanda di esame (preordinato sulla base dell'autocertificazione, di cui al DPR 445\2000, e approvato con apposita circolare) può essere utilizzato per lo svolgimento di tutte le pratiche attinenti le patenti nautiche e cioè: l'autocertificazione dei dati personali, la comunicazione del cambio di residenza, l'ammissione all'esame per conseguire le patenti nautiche (A,B,C e navi da diporto ), il rilascio della patente nautica al personale militare e al personale munito di una qualifica professionale marittima, il rilascio del duplicato della patente (smarrita o deteriorata), la convalida della patente e, infine, per la sostituzione delle vecchia patente con il nuovo modello. La burocrazia non ha limiti. Era proprio necessaria un'altra autocertificazione di residenza o di domicilio da allegare alla domanda di esame? Speriamo che si sia trattato di un errore burocratico e che presto verrà corretto.

La domanda va compilata in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico rilasciato da un medico pubblico con funzioni di medico-legale, da due foto formato tessera e dall'attestato del pagamento della tassa di ammissione agli esami.

La seconda copia della domanda, datata e protocollata, viene restituita al candidato e costituisce, con il documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa ha validità di tre mesi, prorogabili per altri 3. L'esame non può essere sostenuto se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della presentazione della domanda.

Entro il termine di validità dell'autorizzazione il candidato deve prenotarsi (per iscritto o anche a mezzo fax) per sostenere l'esame presso l'ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando una marca da bollo e l'attestazione di pagamento dello stampato.

Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente gli sarà consegnata al termine delle prove stesse. Chi non supera l'esame, teorico o pratico può ripetere la prova, una sola volta, senza dover ripagare tasse o tributi.

Il candidato assente una volta può ripresentare la richiesta per sostenere l'esame una seconda volta.

Commissioni d'esame fuori sede

Le scuole nautiche e gli enti e associazioni a livello nazionale possono richiedere agli uffici marittimi o della exMCTC, competenti per territorio, che gli esami per conseguire le patenti nautiche per i loro candidati, con un numero non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi, accollandosi le relative spese.

L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia dalla costa; sono invece due per le patenti senza alcun limite. Nel corso della prova pratica a vela, la commissione è integrata da un esperto velista (nominato dalla F.I.V. o dalla L.N.I.). La prova pratica per l'abilitazione entro le 12 miglia è svolta con un'unità da diporto a vela con motore ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Per la patente a motore si utilizza, per la prova pratica, un'unità a motore.

Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con imbarcazione abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.

Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave, la prova pratica può essere svolta con un'imbarcazione di lunghezza non inferiore a m 20.

Registro delle patenti nautiche

Gli uffici marittimi e quelli della exMCTC annotano i dati relativi alle patenti rilasciate su un apposito registro dell'ufficio, sul quale nel tempo sono registrate le convalide e tutte le altre variazioni.

Tassa per il rilascio della patente

La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni è stata soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da presentare agli uffici marittimi resta di Euro 14,62.

Aggiornamento e convalida

A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per l'aggiornamento e la convalida delle patenti nautiche è previsto l'invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. In attesa che gli Uffici organizzano la propria struttura interna, le patenti potranno continuare ad essere rinnovate con le modalità previste dalla precedente normativa.

Durata, convalida e sostituzione delle patenti

La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta ad anni 5 per coloro che abbiano superato i 60 anni; il periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.

Sanzioni

Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un'unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonché la sospensione della licenza di navigazione dell'unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni. La sanzione è raddoppiata nel caso di nave da diporto.

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